Con l’emergenza Coronavirus la Cassa integrazione in deroga sarà estesa a tutti i lavoratori e attivabile anche dalle aziende con meno di 6 dipendenti. Prima di approfondire la cassa integrazione nel periodo di emergenza epidemiologica in cui ci troviamo bisogna specificare che esistono diverse forme: ordinaria, straordinaria e deroga.
- La cassa integrazione ordinaria (CIGO) è rivolta alle aziende industriali non edili ed alle aziende industriali ed artigiane dell’edilizia
- L’intervento della cassa integrazione straordinaria (CIGS) è rivolta alle aziende che subiscono un processo di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale ad esclusione a partire dal 1 gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un suo ramo, ciò significa che se l’azienda chiude, ai lavoratori spetta l’indennità di disoccupazione.
- La cassa integrazione in deroga (CIGD) è riconosciuta ad aziende escluse o che hanno terminato la GIGO e la CIGS
- Il Fondo di Integrazione salariale, istituito con il decreto legislativo 148 del 2015, è riconosciuto ai lavoratori del Terziario che occupano più di 5 unità lavorative e fino a 50 lavoratori
Con il Decreto Cura Italia, approvato il 16 marzo scorso, la CIGD, che va richiesta alla regione dove è presente l’unità produttiva, i datori di lavoro comprese le aziende agricole, florovivaisti e del settore terziario, che hanno meno di 6 dipendenti (anche un solo dipendente) ed hanno dovuto sospendere l’attività a seguito dell’emergenza Covid-19, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la causale COVID-19 per la durata massima di 9 settimana. Questa possibilità viene estesa anche alle aziende che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria ( ovvero aziende del terziario, con più di 50 dipendenti, che non possono beneficiare della Cassa Integrazione ordinaria.
Le aziende presenti in più di 4 Regioni devono presentare la richiesta di CIG in deroga al Ministero del Lavoro.
In ultimo vi è da porre attenzione alle aziende artigiane obbligate, a fare istanza di Cassa Integrazione, ai Fondi bilaterali.
L’indennità che spetta ai lavoratori in cassa integrazione in deroga è pari all’80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, nei limiti del massimale CIG, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, comunque non oltre le 40 ore settimanali.
Possono fare invece domanda di Cassa Integrazione Ordinaria le aziende che hanno fatto ricorso, prima dell’emergenza epidemiologica, della cassa integrazione straordinaria, quest’ultima va sostituita con quella ordinaria nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2020 e per un periodo non superiore ai 3 mesi.(art.15)
Notizia del 31 marzo è l’accordo tra il governo e ABI (associazione bancaria italiana) per l’anticipo ai lavoratori della cassa integrazione prima di Pasqua: la convenzione sottoscritta da parti sociali (sindacati e imprese, l’ABI e il ministro del lavoro Nunzia Catalfo, consente agli istituti di credito di anticipare fino ad un massimo di 1400 euro per la CIG a zero ore di 9 settimane (assegno proporzionato se per periodi minori o per part-time)